“A.S.D. VALLE AGNO”
Associazione Sportiva Dilettantistica VIA MONS. BARBIERI 3
36078 VALDAGNO – Vicenza
(Versione con modifiche del 4 febbraio 2019)
Art. 1 – E’ costituita in Valdagno, all’indirizzo Via Mons. Barbieri 3, l’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica VALLE AGNO”.
L’Associazione ha decorrenza dalla stipula ed avrà termine il 31.12.2030, con possibilità di proroga, secondo delibera dell’Assemblea generale dei Soci.
Art. 2 – L’Associazione è apolitica, ha finalità ricreative e di servizio sociale per la Comunità, non ha scopo di lucro, pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l’attività sociale.
1. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo in Italia dell’attività sportiva dilettantistica, e di ogni altra attività ad essa complementare.
2. L’Associazione dovrà conseguire il riconoscimento a fini sportivi ed avere per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica, sociale e morale dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa, di formazione e addestramento e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina tra i giovani, i lavoratori, le famiglie.
3. L’Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale per il miglioramento e raggiungimento degli scopi per mezzo di:
• organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
• gestione degli impianti propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere
• organizzazione di congressi, seminari, mostre, attività ricreative e culturali, ed eventi finalizzati alla promozione dello sport
• attivazione di rapporti e sottoscrizioni di convenzioni con Enti Pubblici per la gestione degli impianti sportivi ed annesse aree di pertinenza, collaborando eventualmente con gli stessi per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive
• stipulazione compravendite e permute di beni immobili e mobili registrati, mutui, relativamente ai beni sociali.
4. L’Associazione accetta e fa propri i principi, le norme e direttive del CONI, nonché degli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Nazionali a cui dovrà obbligatoriamente o facoltativamente affiliarsi.
In nessun caso i proventi delle attività svolte dall’Associazione saranno divisi tra gli associati, nemmeno in forme indirette. Ogni provente sarà destinato al perseguimento dei fini istituzionali.
5. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
Art. 3 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dai premi e trofei vinti, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l’adempimento dei sui compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) dei contributi di altri enti pubblici o privati;
c) dei contributi di persone fisiche o giuridiche ( sia pubbliche che private )
d) dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative sportive, culturali, sociali e scientifiche organizzate dall’Associazione;
e) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
f) da ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.
3. Il Consiglio direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa.
4. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
6. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.
7. E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.
Art. 4 – Sono Soci dell’Associazione:
• I Soci Ordinari, cioè coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo e che sostengono la società in genere, come ad esempio privati, società, genitori e simpatizzanti.
• I Soci Straordinari, cioè coloro, Enti o Associazioni o persone fisiche, che abbiano contribuito con la loro dedizione all’affermazione e all’incremento dell’Associazione, per delibera dell’Assemblea dei Soci e su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Straordinari non sono tenuti al versamento della quota sociale.
• I Soci Atleti, cioè coloro che tesserati per l’Associazione svolgono attività agonistica e non, a prescindere dall’età, in difesa dei colori sociali.
Gli associati a qualunque categoria appartengono, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali gli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
A tutti gli associati maggiori di età e per i minori di età i di loro genitori o chi ne fa le veci, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, salvo i casi espressamente esclusi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta solo un altro socio.
L’accettazione di un nuovo Socio, sarà subordinata ad esame della domanda da parte del Consiglio Direttivo che ha la facoltà di accettarla o respingerla senza renderne nota la motivazione.
I Soci Ordinari che non effettuano il versamento della quota sociale nei termini stabiliti dal Regolamento, perderanno automaticamente tutti i propri diritti, salvo ripristinarli a fronte della regolarizzazione della quota sociale.
II Consiglio Direttivo potrà estromettere d’autorità i Soci che dovessero persistere in atteggiamenti in
contrasto con le norme statutarie o dannosi alla Associazione
L’elenco dei Soci sarà conservato nella sede sociale; sarà aggiornato a cura del Segretario e tenuto a disposizione di ogni Socio che potrà liberamente consultarlo.
E’ fatto divieto all’Associazione ed ai Soci di assumere e detenere a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, partecipazioni anche minoritarie, in altre Società sportive affiliate alle stesse federazioni alle quali è affiliata la società “A.S.D. VALLE AGNO”, né si potranno effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso campionato o a campionato immediatamente superiore o inferiore.
I Soci si impegnano a non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione.
Non possono rivestire la qualifica di Socio coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
Art. 5 – Sono organi dell’Associazione: 1. L’Assemblea dei Soci,
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario
5. Il Vice Presidente
Art. 6 – L’Assemblea Generale dei Soci:
• elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
• rappresenta l’universalitá dei soci;
• si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria convocata dal Presidente e in seduta straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo;
• approva il bilancio annuale dell’Associazione entro il quinto mese successivo alla chiusura dell’Esercizio che ha durata dal 1° settembre al 31 agosto;
• approva le direttive generali del programma dell’Associazione, che verranno proposte dal Consiglio Direttivo ed attuate dagli organi statutari;
• approva eventuali modifiche del presente Statuto.
Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Per la modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti. I verbali delle riunioni sono compilati dal Segretario dell’Associazione e devono essere trascritti in apposito registro e firmati da lui e dal Presidente. L’Assemblea viene convocata mediante avviso affisso presso la sede e comunicato ai soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente dell’Assemblea determina le modalità di votazione.
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 (sette) Consiglieri, 3 (tre) dei quali con funzione di revisori dei conti, eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente ed inoltre:
• propone all’Assemblea le linee guida dell’Associazione e ne attua i deliberati prendendo tutte le iniziative che ritiene utili, relativamente alle finalità statutarie;
• vaglia l’ammissione dei nuovi soci;
• amministra i fondi ed il patrimonio dell’Associazione, per l’attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell’Associazione; è competente a deliberare in ordine ai contratti di abbinamento pubblicitario;
• prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci;
• propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
• si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente;
• formula l’ordine del giorno per le Assemblee dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione da inviarsi ai singoli componenti almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la riunione e contenente gli argomenti dell’Ordine del Giorno.
I verbali delle sedute sono compilati dal Segretario dell’Associazione, trascritti in apposito registro e firmati dal Segretario stesso e dal Presidente.
Art. 8 – II Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di un quadriennio e può essere riconfermato.
Il Presidente:
• rappresenta legalmente 1’Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
• convoca e presiede 1’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e provvede all’esecuzione delle loro deliberazioni;
• nomina il Segretario.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente lo sostituirà sino alla nomina del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri del Consiglio Direttivo, il Consiglio decade automaticamente nella sua interezza, compreso il Presidente. Il Consiglio uscente ha l’obbligo di assicurare il corretto svolgimento dell’attività sociale per l’ordinaria amministrazione, ed automaticamente convoca l’assemblea straordinaria dei soci nel tempo massimo di 30 giorni.
Art. 9 – II Segretario è nominato dal Presidente per la durata di un quadriennio. Al Segretario è affidata la direzione amministrativa dell’Associazione per l’attuazione dei suoi programmi. Egli partecipa alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Segretario, in particolare:
• promuove gli atti per la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, che dovrà essere precedentemente sottoscritto ed approvato dai Revisori dei Conti; • esegue gli atti di amministrazione del patrimonio deliberati dal Consiglio e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell’ambito delle deleghe che il Consiglio Direttivo deliberasse di conferirgli; • provvede al servizio di contabilità, dirige e controlla tutti i servizi di natura amministrativa dell’Associazione;
• provvede alla pubblicazione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
• cura la corrispondenza, la tenuta dell’archivio e degli atti contabili;
• è il responsabile dei rapporti economici dell’associazione e della gestione cassa e dei rapporti con istituti di credito.
Art. 10 – L’Esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il giorno 1 (uno) settembre e termina giorno
31 (trentuno) agosto.
Art. 11 – II funzionamento dell’Associazione si attua in base a regolamento esecutivo.
Art. 12 – Le somme a disposizione dell’Associazione vengono di norma depositate in conto corrente presso banche o presso l’Amministrazione postale.
Art. 13 – In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea determina le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori. II patrimonio esistente al momento sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. L’approvazione dello scioglimento, inoltre, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere avvallato da almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. La convocazione dell’assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione, può essere richiesta da almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.
Art. 14 – Libri Sociali
Costituiscono libri Sociali obbligatori per l’Associazione:
• il Libro Soci
• il Libro Verbali delle Assemblee
• il libro Verbali del Consiglio Direttivo
I Libri Sociali devono avere le pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.
Il Libro soci può essere redatto in forma computerizzata, si stabilisce di tenerne a disposizione una copia cartacea, siglata sulla prima pagina sia dal Presidente che dal Vice Presidente, per darne ufficialità. Tutti i Libri Sociali sono a disposizione dei soci che ne faranno richiesta e consultabili presso
la sede della società.
Art. 15 – Clausola compromissoria
1-Le controversie derivanti dall’attività sportiva nascenti tra l’associazione e i soci ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri nominati dalle parti, che tutti i soci si obbligano ad accettare.
2-L’associazione ed i suoi soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale al rituale al risoluzione di controversie tra essi insorte che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa o che rientrino nelle competenza normale degli organi di giustizia federali ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 806 e seguenti del codice di procedura civile , sempre che trattasi di controversi e per le quali la legge escluda la compromettibilità in arbitri.
3-I modi i termini e la procedura arbitrale sono fissate dal regolamento di giustizia Fip garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
Art. 16 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge, le norme e
le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei regolamenti delle Federazioni cui l’associazione è affiliata
Il Presidente Antonella Fornasa Il Segretario Marta Penzo